1 – Premessa
La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) con l’articolo 1, commi da 445 a 448,introduce nuove e significative strette allo sfruttamento del credito d’imposta Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.
L’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017. Sono comunque esclusi dalla preclusione gli investimenti effettuati entro il 30.06.2025 e prenotati entro il 31.12.2024, per i quali, dunque, rimane in vigore il credito d’imposta 2024 nella misura del 15%.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017, l’agevolazione matura anche se l’effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025, oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell’ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento), ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro
Nel 2024 l’articolo 1, comma 44, L. 234/2021 aveva prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” realizzati fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultava accettato dal venditore ed era avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto.
Il credito d’imposta rimane utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a seguito dei nuovi adempimenti di comunicazione previsti dalla disciplina.
Con l’inserimento di un nuovo articolo 1 dedicato alle modifiche al Piano Transizione 4.0 per il 2025 ha portato tre significative modifiche:
• eliminazione dell’agevolazione 4.0 sui beni immateriali: l’abrogazione dell’art 1058- ter comporta per il 2025 che il credito d’imposta beni strumentali immateriali 4.0 viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, con termine lungo fino al 30 giugno 2025. Fino al 2024 la disciplina aveva previsto il riconoscimento del credito di imposta per investimento effettuati fino al 31 dicembre 2025, con coda fino al 30 giugno 2026.
• plafond di risorse disponibili: dal 1° gennaio 2025, sarà necessario presentare in tempi rapidi la richiesta di credito d’imposta 4.0 per i beni materiali, in quanto è stato stanziato un tetto massimo di 2.2 miliardi di euro. Il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione. Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse.
• la compilazione e invio del modello di comunicazione al GSE: La richiesta di compensazione tramite modello va inviata sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024 mentre solo in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE;
Dal 15 maggio 2025 è stato attivato, altresì, il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 ovvero 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/205 sia stato versato acconto del 20% nel limite massimo di 2.2 miliardi
2 – Beni soggetti a credito d’imposta
Sono agevolabili gli investimenti in:
- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento). Si tratta, di quei beni elencanti nell’allagato A (art.1, comma 9) della legge n.232 del 11 dicembre 2016, che contiene la lista di “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0”.
Questa lista fa riferimento a beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, dotati delle caratteristiche necessarie ad abilitare l’intelligenza che caratterizza la fabbrica 4.0.
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Ovvero includono software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing pe la quota imputabile per competenza. L’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in questa categoria di beni. L’abrogazione al comma 445 delle nuova Legge dell’art 1058- ter comporta per il 2025 che il credito d’imposta beni strumentali immateriali 4.0 viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, con termine lungo fino al 30 giugno 2025 .Fino al 2024, infatti, la disciplina aveva previsto il riconoscimento del credito di imposta per investimento effettuati fino al 31 dicembre 2025, con coda fino al 30 giugno 2026.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali (fino al 2024 anche immateriali), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
3. Entità e utilizzo del credito d’imposta
3.1 Credito d’imposta 2025
Dal 1° gennaio 2025 viene riconosciuto solo per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati nella misura del:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3.2 Nuovo processo di prenotazione
Con il Decreto direttivo del 18 Maggio 2025 è stato introdotto un nuovo processo di prenotazione che riguarda gli investimenti in beni strumentali 4.0 per cui viene previsto il riconoscimento del credito. I passaggi sono i seguenti:
- Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico di seguito dettagliato:
-Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale), le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva), ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024).
-Comunicazioni successive: le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate.
Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 per cui sono esclusi dalla prenotazione. In particolare
Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.
3.3 Credito d’imposta 2023
Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) per i quali sono riconosciute le aliquote agevolative pari a:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), per i quali sono riconosciute le aliquote agevolative per anno pari a:
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
NB: si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro consegna, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
4 – A chi si rivolge
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Il credito d’imposta “Industria 4.0” non spetta agli esercenti arti e professioni.
Il comma 195 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che:
“…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. nel documento”.
In mancanza di tale dicitura l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che:
“la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”
Tuttavia, aziende e professionisti possono sanare l’eventuale assenza della dicitura di cui sopra, prima che inizino le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, attraverso le modalità che la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato nell’interpello numero 438 ovvero:
- in caso di fattura elettronica:
- stampando il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando il documento medesimo presso la sede aziendale;
- realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
- in caso di fattura cartacea:
- riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Dal 2021: Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020
5 – Decadenza se si cedono i beni
Il credito (sia quello 4.0 che quello per investimenti ex superammortizzabili) viene ricalcolato al ribasso, in modo proporzionale, in caso di cessione o di destinazione a strutture estere dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno seguente a quello di acquisto. Non si decade in caso di effettuazione di investimenti sostituivi (legge 205/2017 commi 35 e 36). Il maggior credito di imposta eventualmente già compensato in F24 rispetto a quello ricalcolato deve essere versato entro il termine per il saldo delle imposte dell’esercizio in cui è avvenuta la cessione. Non si applicano sanzioni o interessi.
***
Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
6 – Codici Tributo F24
Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- sino al calcolo 2024 “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”
La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
L’utilizzo dei crediti inviati in F24 comporta che gli stessi non potranno essere eliminati.
Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.
7- Il trattamento contabile del credito d’imposta e riporto su quadro RU
Il nuovo credito d’imposta, introdotto dalla legge 178/2020, deve essere considerato contabilmente come un contributo in conto impianti. A dirlo era stata in passato la stessa Agenzia, con la risoluzione 241/E/2002, con cui aveva fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse (articolo 8 della legge 388/2000).
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate è possibile quindi utilizzare una delle due seguenti modalità alternative di registrazione del contributo:
- come ricavo anticipato, da imputare per quote di competenza al conto economico, in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati, secondo la tecnica dei risconti;
- rettificando il costo di ciascun bene agevolato per la quota di credito d’imposta maturato corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l’acquisizione del bene stesso e il totale degli investimenti lordi, con conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto del contributo.
In altre parole, l’agenzia delle Entrate ipotizza, quindi, due tecniche contabili alternative:
1) la prima prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio, quest’ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi che la sterilizza;
2) la seconda prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto netto (cioè ridotto del credito d’imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio o, più precisamente, una variazione in diminuzione determinata come differenza tra l’ammortamento calcolato sul costo al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d’imposta.
In entrambi i casi, quindi, l’effetto fiscale è il medesimo. Qualora si adotti la modalità di determinazione dell’ammortamento civilistico sulla base sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile per competenza all’esercizio, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:
- modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene;
- modalità operative invariate per l’inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.
GBSoftware, consiglia di utilizzare la prima tecnica contabile e per la rilevazione ai fini del conto economico di creare un apposito conto alla voce A0005C – Altri ricavi al ramo 7054 – Quote contrib.in c/capitale utilizz.
Irrilevanza fiscale
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.
8 – Calcolo credito d’imposta nel software GB
8.1 Requisiti di accesso
Per procedere al calcolo del nuovo credito d’imposta dal 2025 accedere al pulsante nella gestione cespiti, sezione dati per altre applicazioni, “Calcolo credito d’Imposta”.
Cliccando su è possibile effettuare una verifica dei requisiti dei beni che rientrano nel calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali per tutte le ditte presenti nel software.
La procedura può richiedere del tempo, alla fine, restituirà l’elenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’imposta. E’ possibile stampare l’intero elenco oppure solo la lista delle ditte (check su visualizza solo codici ditta).
Per accedere al calcolo del credito d’imposta è necessario aver impostato il gruppo/specie appartenente alla ditta previsti dalla “Tabella dei coefficienti di ammortamento” contenuta nel D.M. del Ministero delle Finanze del 31/12/19, altrimenti:
Il calcolo del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2020, in base all’art.1 comma 186, è escluso per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuazione aziendale e per le imprese destinatario.
Pertanto, non sarà possibile accedervi:
In tutti gli altri casi, anche per i professionisti, minimi o forfetari, accedendo si aprirà la maschera del calcolo del credito d’imposta che sarà suddivisa in due (professionisti – forfettari – minimi) o quattro tab (imprese) in base al regime contabile della ditta.
NB: in presenza di più codici attività, all’interno della gestione, saranno presenti tutti i beni dei codici attività con i requisiti del credito d’imposta. Il calcolo e l’invio dei crediti in F24 sarà unico.
8.2 Maschera del calcolo
La maschera che viene visualizzata è composta dalla parte in alto della barra in due sezioni:
- credito d’imposta (nuovo, calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)
- Informazioni: necessario effettuare il calcolo, beni storicizzati, è necessario inviare il credito d’imposta al F24 oppure i crediti d’imposta sono stati inviati al F24
e nella parte sottostante da 2 tab per il Calcolo del credito d’imposta legge n. 178/2020:
- Beni materiali industria 4.0
- Beni immateriali industria 4.0( dal 2025 non più funzionante
Per la tab è presente la riga di ricerca e le seguenti colonne:
- Escludi: permette di escludere i beni dal calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali;
- Numero scheda: il numero di riferimento del bene nella gestione cespiti;
- Descrizione del bene: la descrizione presente nella scheda della gestione cespiti;
- Ord.Acc.to: check nel caso in cui per il bene sia stato accettato l’ordine e versato l’acconto del 20% entro il 31/12/2023;
- Data consegna: la data presente nella scheda della gestione cespiti;
- Data entrata in funzione: la data presente nella scheda della gestione cespiti;
- Data interconnessione: la data presente nella scheda della gestione cespiti;
- Gruppo Allegato A: tabella contenente le tipologie di beni appartenenti all’allagato A della legge;
- PNRR: permette di indicare che il bene è incluso nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
- Importo del bene: il valore fiscale del bene presente nella scheda della gestione cespiti;
- Ru130/140: campo del quadro RU in cui viene riportato il valore del bene; Se i beni sono stati consegnati nell’anno del calcolo, allora sarà presente RU130, se consegnati nell’anno successivo ma è stato indicato il check ‘ordine acc.to e acc.to pagato del 20% entro il 31/12/2023’, allora sarà presente RU140;
- % del credito: la percentuale di credito dalla Legge n.178/20.
- Importo credito: il valore calcolato tra importo del bene e la % del credito
- Numero quote: le quote in cui l’importo del credito in base al volume d’affari dovrà essere suddiviso;
- Quota annuale: il valore calcolato tra importo credito / il numero delle quote;
- Codice tributo: il codice da utilizzare in F24 per le varie tipologie di credito.
- Ru5: campo del quadro RU in cui viene riportato il credito;
- Riferimento Normativo su fattura: check valorizzato che identifica la presenza in fattura della dicitura del riferimento normativo previsto dalla legge. Questo permette di effettuare il calcolo del credito per tale bene e utilizzarlo in compensazione. In assenza di tale dicitura nella fattura il check dovrà essere tolto. Togliendo il check, il software avverte l’utente che in mancanza di tale dicitura in fattura, il bene dovrà essere escluso dal calcolo oppure, si provvede a sanare l’eventuale assenza della dicitura prima che le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria iniziano i controlli.
Per sanare, come indicando dalla stessa Agenzia dell’Entrate nell’interpello n. 438, ci sono due modi, ovvero:
- In caso di fattura elettronica:
- stampando il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando il documento medesimo presso la sede aziendale;
- realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
- In caso di fattura cartacea:
- riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
- Comunicazione al GSE: check valorizzato che identifica l’adempimento delle comunicazioni obbligatorie previste dal D.Lgs 39/2024 e dal Decreto direttivo 15 Maggio 2025
- Nota: campo da input abilitato nel caso in cui viene tolto il check “Riferimento Normativo”, così da poter indicare la motivazione dell’esclusione del bene dal calcolo.
- Elimina: permette di eliminare il bene dal calcolo
8.2.1 Tipologia beni e relativo credito
Nella maschera del calcolo del credito d’imposta beni strumentali, in base al regime contabile troviamo la seguente suddivisione dei beni:
1 Tab – Beni Materiali Industria 4.0
Sono presenti i beni materiali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni Industria 4.0” e la data di consegna sia riferita all’anno di calcolo del credito.
Quindi i “Beni materiali Industria 4.0”:
- con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna tra il 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
- i beni con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna dal 01 gennaio 2025 al il 30/06/2026, ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2025
- i beni con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna dal 01 gennaio 2025 al il 30/06/2025, ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2024
Per tali beni la % del calcolo credito viene suddivisa in base a 3 soglie di investimenti:
- 20% fino ad un totale di investimenti pari a 2,5 milioni;
- 10% per la quota di investimenti > 2,5 milioni fino ad un massimo di 10 milioni €;
- 5% oltre i 10 fino a 20 milioni €;
- 5% per investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR.
La parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata;
Il credito calcolato verrà suddiviso in 3 quote annuali, utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 2023 fino al 2025;
Il codice tributo da utilizzare è il 6936.
NB: se la data interconnessione è presente, il credito potrà essere utilizzato in compensazione dall’anno di tale data. Se non presente, è possibile effettuare il calcolo ma le quote non saranno inviate in F24. Questo sarà possibile dopo aver inserito la data interconnessione all’interno della scheda del bene.
2 Tab – Beni Immateriali Industria 4.0
Sono presenti i beni immateriali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni immateriale Industria 4.0” e la data consegna è relativa all’anno del calcolo 2024.vengono invece esclusi dal calcolo per il 2025.
fino all’anno 2024 nella 2 tab “Beni immateriali Industria 4.0” vengono riportati:
- i beni immateriali con check “Bene immateriale Industria 4.0” con data consegna dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- i beni con check “Bene immateriale Industria 4.0” con data consegna entro il 30/06/2024, ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2023”.
La % del calcolo credito è del 20% fino ad un massimo di investimenti pari a 1 milione di € (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
Il credito calcolato verrà suddiviso in 3 quote annuali, utilizzabile dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Il codice tributo da utilizzare è il 6937.
NB: in presenza di più codici attività, all’interno della gestione, saranno presenti tutti i beni dei codici attività con i requisiti del credito d’imposta. Il calcolo e l’invio dei crediti in F24 sarà unico.
8.2.2 Credito d’imposta (nuovo, calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)
8.2.2.1 Nuovo
Permette di inserire da input nelle varie TAB i beni non presenti nella gestione “Cespiti”.
Cliccando su “Nuovo”, in automatico viene creata la sezione “Altri Beni” dove l’utente potrà inserire i beni da assoggettare al calcolo.
8.2.2.2 Calcola
Permette di calcolare il credito d’imposta per i beni presenti nella maschera con le percentuali previsti dalla legge.
Se non sono presenti beni nella maschera, sarà presente la scritta in alto:
Se invece sono presenti dei beni ed è necessario eseguire il calcolo, sarà presente la scritta in alto e il in corrispondenza della tipologia di beni per cui il calcolo deve essere effettuato:
Cliccando “Calcola”, in automatico per ogni bene, sarà calcolato l’importo del credito da poter utilizzare in compensazione.
Importo credito = importo del bene * % credito
NB: il calcolo del credito viene eseguito finché il limite del valore dei beni per la tipologia di credito non viene superato. Se supera, il calcolo viene effettuato fino a capienza del limite e con le relative %.
Quota annuale = importo credito / numero quote
Cliccando “Calcola”, il calcolo viene eseguito e la colonna “Importo credito” e “Quota annuale” saranno valorizzate.
Nella maschera è possibile visualizzare il totale del credito calcolato relativo alle diverse sottospecie di beni o all’intera tipologia di credito calcolato con la parte di credito fruibile dall’anno 2025.
In caso di superamento del limite dei beni massimo consentito, il calcolo non sarà eseguito e a fianco della % del credito sarà presente *
Il simbolo * sarà presente anche se per un bene sono state applicate diverse % di credito in caso di superamento delle soglie.
Nel caso in cui il valore dei beni presenti supera i 20.000.000,00 viene restituito un messaggio che il calcolo viene eseguito fino al limite dei 20 milioni. Per i beni superiori ai 20 milioni inclusi nel PNRR, attendiamo il parere del MIMIT su come calcolare il plafond di spesa, ovvero unico nella fascia da 0 a 10 milioni oppure distinto in base alla tipologia di investimento adottato.
8.2.2.3 Elimina
Permette l’eliminazione del calcolo se non storicizzato, altrimenti è disabilitato.
Al click su “Elimina”, per eliminare il calcolo è necessario confermare il messaggio:
Confermando, i valori nella colonna importo credito saranno eliminati e il software avverte l’utente la presenza di beni per cui è necessario effettuare il calcolo.
Prima di effettuare il calcolo, l’utente potrà effettuare delle variazioni (esclusioni di beni o cambi di %) e poi di nuovo eseguire il calcolo.
8.2.2.4 Storicizza
Cliccando il pulsante, permette di rendere immodificabile il calcolo effettuato e di inviare i crediti all’F24.
Se il calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali non è presente, non è possibile procedere a storicizzare la maschera.
Dopo aver eseguito il calcolo per proceder all’invio del credito in F24 è necessario effettuare la storicizzazione.
Confermando, i dati calcolati saranno bloccati. nella maschera viene riportata la dicitura che i calcoli sono storicizzati per cui ora è possibile accedere al “Riepilogo Credito d’imposta” ed inviare i crediti al F24.
8.2.2.5 Riepilogo Credito d’imposta (invio a F24)
Nella maschera sono presenti l’elenco dei crediti calcolati raggruppati per tipologia credito e tipologia beni con le relative quote in base ai vari anni di utilizzo. È possibile effettuare delle ricerche nel rigo giallo.
Se il calcolo non è stato eseguito non sarà possibile accedervi.
Se è stato eseguito, ma non è stato storicizzato, è possibile accedere ma non sarà possibile inviare i crediti al F24.
Se invece il calcolo del credito d’imposta è stato storicizzato, accedendo al riepilogo, oltre a visionare i vari codici tributo e al relativo credito calcolato diviso nelle varie quote, è possibile inviare i crediti al F24.
Nella maschera troviamo:
A. Tipologia del credito: DL 178/2020
B. Codice tributo:
- 6936 – Beni materiali Industria 4.0 DL 178/2020
- 6937 – Beni immateriali Industria 4.0 DL 178/2020(fino al 2024)
C. Codice credito (quadro RU):
- 6936 – 2L
- 6937 – 3L
D. Anno calcolo: 2023;
E. Anno Fruizione: è l’anno in cui il credito è divenuto fruibile in base alla data entrata in funzione o interconnessione;
F. Anno utilizzo: è l’anno in cui il credito in base al DL 178/2020 e al tipo di bene potrà essere utilizzato in compensazione in F24;
G. RU5_1/RU5_2: campo del quadro RU in cui il credito verrà riportato;
H. Importo calcolato: valore del credito calcolato dalla procedura da poter utilizzare in compensazione in base all’anno utilizzo;
I. Importo inserito da input in F24: valore del credito inserito dall’utente direttamente in F24 prima di aver effettuato ed inviato il credito calcolato dalla procedura
J. Importo inviato in F24: è l’importo inviato in automatico dalla procedura al F24. Viene determinato dalla differenza tra l’importo calcolato – il credito inserito in F24 da input.
K. Differenza tra importo calcolato e F24: evidenzia se vi sono differenze tra i valori dei crediti dei beni strumentali in F24 e quelli presenti nella maschera del calcolo. La differenza è presente se:
i crediti calcolati non sono stati inviati in F24;
i crediti inviati in F24 sono diversi da quelli calcolati dalla procedura per modifica o aggiunta/eliminazione dei beni.
In tal caso, occorre distinguere se i crediti presenti in F24 sono stati utilizzati in compensazione oppure no. Se non sono stati utilizzati, basterà rinviare i crediti calcolati al F24 dal pulsante “Invia F24”.
Se invece sono stati utilizzati, l’importo presente su differenza, dovrà essere gestito in diminuzione/aumento direttamente in F24.
L. Inviato a F24: inviato il credito il campo assumerà la spunta verde
M. Data: data in cui il credito è stato inviato
N. Utente: il nome dell’utente che ha inviato il credito al F24
O. Elimina: permette di eliminare dal F24 il singolo credito del rigo che si sta cliccando, oppure tutte le quote del relativo codice tributo se questo non è già stato utilizzato in F24.
In alto nella barra è presente il pulsante:
Invia F24: cliccando è possibile inviare i crediti d’imposta calcolati al F24 così da poterli utilizzare in compensazione. Questi dal F24 non potranno essere eliminati.
Una volta inviati, in contabilità sarà necessario rilevarli creando un apposito conto alla voce A0005C – Altri ricavi nel ramo principale 7054 – Quote contrib. in c/capitale.
Elimina crediti inviati: se i crediti non sono stati utilizzati in compensazione, cliccando sarà possibile eliminarli dall’applicazione F24.
Se invece, qualche credito è già stato utilizzato in compensazione in F24, cliccando “Elimina crediti inviati”, l’utente viene avvisato che qualche credito è già stato usato e pertanto saranno eliminati solo i crediti non utilizzati.
Confermando il messaggio, i dati presenti nella maschera dell’invio, data, utente saranno presenti solo nei righi dei codici tributo utilizzati in compensazione in F24.
Questi anche se cliccando nella presente nel rigo non saranno eliminabili.
Una volta eliminati i crediti, cliccando su , potranno essere di nuovo rinviati al F24. I crediti già presenti in F24 perché utilizzati, non saranno inviati.
Vai a F24: cliccando , si accedere direttamente al F24.
In F24, pulsante “Compensazioni”, saranno visibili solo i crediti utilizzabili nell’anno in cui siamo posizionati.
8.2.3 Stampe
È possibile eseguire la stampa del calcolo del credito e l’estrapolazione in Excel cliccando su
Confermando, si avrà il pdf con tutti i dati presenti nel calcolo suddivisi per le varie tipologie di beni.
La stessa procedura dovrà essere eseguita per stampare il “Riepilogo credito d’imposta”.




























