22CE – 22% Estr.depositi Legge 205/2017
L’estrazione dei beni dal deposito per l’utilizzo o la commercializzazione in Italia comporta l’assoggettamento ad Iva degli stessi, poiché con tale operazione viene meno il “blocco” del tributo ottenuto in precedenza con l’introduzione del bene nel deposito.
La causale deve essere utilizzata con riferimento ai depositi fiscali benzina o gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti, come dettato dalla Legge 205/2017 articolo 1, commi da 937 a 943.
Il soggetto passivo nazionale che estrae i beni dal deposito deve emettere un’autofattura ai sensi dell’art.17, comma 2, DPR 633/72, che deve essere annotata contemporaneamente sia nel registro acquisti che nel registro vendite.
Contemporaneamente deve essere fatto lo storno relativo all’importo dell’imponibile già annotato nel registro acquisto in fase d’inserimento dei beni nel deposito.
La causale Iva da utilizzare per registrare quest’operazione è 22CE – 22% estrazione depositi Legge 205/2017, mentre per stornare la parte d’imponibile già annotata nel registro una delle seguenti causali, a seconda delle situazioni che ricorrono:
N1AI – Acq.interno Legge 205/2017
N1AU – Acq.IntraUE non sogg.Legge 205/2017
N1AE – Acq.extraUE non sogg. Legge 205/2017
Se l’estrazione non avviene nell’anno d’introduzione dei beni nel deposito in tutti i casi deve essere utilizzata la causale Iva
N1AP – Acquisti Legge 205/2017 a.p.
La causale contabile da utilizzare per la registrazione dell’operazione è FAED – Estrazione deposito Iva; in automatico la procedura effettua l’annotazione nel registro delle vendite con la causale contabile FVED – Ann.estrazione deposito Iva.
Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FA – Fattura di acquisto.
Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.