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EA22 – Aliq22% Iva Esigibile Autotrasportatori

Le fatture emesse dagli autotrasportatori di merci per conto terzi, in base all’art.74 c.4 del DPR 633/72, possono liquidare l’Iva trimestralmente senza alcun limite di volume d’affari, con la facoltà (e non l’obbligo) di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e di effettuare la liquidazione dell’IVA con riferimento alla data di registrazione delle stesse e non alla loro data di emissione.

La causale Iva EA22 viene utilizzata in registrazione nel trimestre successivo a quella di emissione della fattura per far affluire nella liquidazione del periodo il debito Iva ad essa correlato, che era stato sospeso al momento dell’emissione del documento.

Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FV05 – Fattura di vendita autotrasportatore.

Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.

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DL 50/2017 e DL 119/2018: