Le fatture emesse dagli autotrasportatori di merci per conto terzi, in base all’art.139 Testo Unico Iva possono liquidare l’Iva trimestralmente senza alcun limite di volume d’affari, con la facoltà (e non l’obbligo) di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e di effettuare la liquidazione dell’IVA con riferimento alla data di registrazione delle stesse e non alla loro data di emissione.
Tale possibilità permette ai soggetti cedenti di versare l’Iva nel trimestre successivo a quello di emissione della fattura.
Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FV05 – Fattura di vendita Autotrasportatore
Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.