SP04 – SP05 – SP10 – SP22 – Iva …% Split Payment
Dal 1’ gennaio 2015 per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici (Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza) il debitore dell’imposta indicata in fattura è l’ente stesso.
Questo significa che a fronte della cessione o della prestazione ricevuta l’ente eroga al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, versando l’imposta direttamente all’erario.
Il meccanismo non si applica:
– nei casi in cui l’ente cessionario o committente assume la veste di debitore Iva, come per le operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74 del DPR 633/72;
– alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto (fino al 30/06/2017).
Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.