43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
44) Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale
46) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
NB: per il 2023 non è stata confermata la percentuale di compensazione relativa alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine e i cascami di legno compresa la segatura nonchè il legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
Di conseguenza, la percentuale ritorna ad essere quella applicabile prima dell’incremento previsto dal DM 5 febbraio 2021, DM 19 dicembre 2021 e DM 10 ottobre 2022.