3. Impostazione anagrafica ditta
4.1 Beni materiali e immateriali
A partire dal 1° gennaio 2023 il legislatore ha introdotto una causa di estromissione immediata dal regime forfetario, che scatta quando i ricavi o compensi percepiti superano nell’anno 100.000 euro.
L’uscita dal regime forfetario nel corso del periodo d’imposta comporta per il contribuente il dover scegliere l’applicazione di un altro regime contabile quindi il rispetto degli adempimenti che l’adozione del “nuovo” regime comporta.
Dal momento in cui si verifica l’uscita dal regime forfetario ci sono degli adempimenti che iniziano a far fede dalla data di uscita mentre altri, comportano sono retroattivi.
Imposta sul valore aggiunto
L’Iva deve essere applicata nei modi ordinari a partire dalla data dell’incasso della fattura che comporta il superamento del limite.
Le fatture devono essere emesse applicando le aliquote Iva in vigore quindi le eventuali condizioni di non imponibilità previste dall’operazione effettuata.
Per quanto riguarda gli acquisti l’iva non sarà più indetraibile ma si dovranno utilizzare la causali Iva previste nei regimi contabili “normali”.
Il soggetto quindi, essendo rientrato tra i contribuenti che sono soggetti passivi d’imposta sarà tenuto all’invio delle comunicazioni periodiche Iva nonché alla redazione della dichiarazione Iva annuale.
Tassazione Irpef
Mentre gli adempimenti Iva hanno inizio dal momento in cui si esce dal regime agevolato, la tassazione del reddito sarà effettuata con le modalità ordinarie per tutto il periodo d’imposta (quindi anche per quella parte dell’anno in cui si era forfetari).

Nell’applicazione contabilità GB, il superamento in corso d’anno del limite dei 100.000 euro di ricavi e compensi viene monitorata alla registrazione di ogni incasso; al superamento della soglia limite il software lo segnala subito all’utente indicandogli la data di uscita dal regime.
Per ulteriori informazioni sulla segnalazione di uscita dal regime è possibile consultare l’apposita guida on-line.
3. Impostazione anagrafica ditta
Per gestire l’adozione di un regime contabile diverso da quello forfetario, in caso di uscita immediata in corso d’anno, è necessario procedere all’inserimento di un nuovo codice attività nell’anagrafica della ditta, nella situazione dell’anno di imposta in cui si è verificata l’uscita dal regime.
L’inserimento di un nuovo codice attività si effettua nella sezione “Dati fiscali / contabilità” cliccando il pulsante “Nuova attività”.
Nella nuova sezione devono essere indicati il codice attività, il regime contabile (diverso da quello forfetario), e tutti i campi obbligatori.
Come data di inizio attività deve essere indicata quella “reale” di apertura della posizione ateco, come già indicata nel codice forfetario.
Apporre in questa sezione anche il flag su “Attività principale”.
Nella sezione del regime contabile 15, invece, deve essere indicata, nel campo “Fine attività”, la data di uscita dal regime agevolato.
A questo punto in contabilità avremo due moduli in contabilità separata:
– quello in regime forfetario
– quello con il nuovo regime contabile
Dopo l’uscita dal regime e l’allert di regolarizzazione delle operazioni, la procedura visualizza ulteriori controlli che serviranno a predisporre correttamente la contabilità con il nuovo regime contabile quindi gli adempimenti connessi, in particolare ai fini dell’integrazione con il modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
4.1 Beni materiali e immateriali
In presenza di beni materiali ed immateriali, inseriti nel codice attività in regime forfetario, il software segnala che tali beni devono essere inseriti nel nuovo codice con due appositi controlli:
– Uscita dal regime forfetario: beni materiali
– Uscita dal regime forfetario: beni immateriali
Entrambi i controlli sono visibili nella procedura solo se effettivamente, nel codice attività in regime forfetario, sono presenti dei beni materiali e/o immateriali.
Dopo aver effettuato l’inserimento dei beni nel codice attività in regime “ordinario” i controlli devono essere esclusi dall’utente.
Per semplificare il caricamento dei cespiti da un codice attività ad un altro è possibile utilizzare la procedura di importazione messa a disposizione nella sezione “Importazioni”.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida on-line dove sono indicati tutti i passaggi da effettuare.
Indicazioni per la corretta compilazione delle schede cespiti
Rettifica alla detrazione
Sulla base di quanto indicato nell’art.1, comma 61, della legge di stabilità 2015, la rettifica della detrazione viene operata nella dichiarazione Iva, in caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario.
Nel caricamento della scheda del cespite è importante evidenziare la parte di Iva non detratta, ma potenzialmente detraibile, nel campo “Iva non detraibile”, in modo tale da poter effettuare in maniera corretta l’eventuale rettifica in dichiarazione al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario.
Come indicato nell’introduzione di questa guida, la tassazione ai fini Irpef per chi esce in corso d’anno dal regime forfetario comprende tutte le operazioni del periodo d’imposta, sia attive che passive.
Per garantire l’integrazione con i quadri del modello redditi persone fisiche è quindi necessario contabilizzare, nel nuovo codice attività, le fatture attive e passive quindi, incassi e pagamenti se il regime per cui si è optato prevede una tassazione su un reddito determinato con il criterio della cassa.
Modalità di registrazione delle fatture emesse e ricevute prima dell’uscita dal regime
Le fatture di vendita emesse fino alla data di uscita devono essere contabilizzate nel nuovo modulo utilizzando la causale Iva “M02 – Art.1, commi 54-89, L.190/14 (Forfetari)” quindi il conto di ricavo ritenuto opportuno scelto tra quelli previsti nel piano dei conti proposto per il regime contabile prescelto.
Le fatture di acquisto invece devono essere contabilizzate utilizzando un’apposita causale Iva che non prevede un’aliquota fissa ma che consente di scindere l’imponibile dall’imposta, per far sì che i costi possano essere contabilizzati al netto dell’Iva, prima ivi compresa.
Fattura di acquisto
In questo esempio l’iva, che nel regime forfetario era indetraibile, deve essere contabilizzata a costo indeducibile.
(Vedi le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023, pag.24, dove è indicato quanto segue:
“Al riguardo, va da sé che il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento, in applicazione del citato articolo 19-bis2, comma 3, del decreto IVA.” )
Fattura di acquisto reverse charge
In questo esempio l’Iva, assolta con il meccanismo del reverse charge, deve essere contabilizzata nel conto del fornitore.
In fase di abilitazione del modello “Redditi Persone Fisiche” se il contribuente è uscito dal regime forfetario in corso d’anno, si possono verificare due situazioni:
– il soggetto è uscito in corso d’anno e non ha ancora inserito un nuovo codice attività con un regime contabile diverso da quello forfetario à in questo caso la procedura visualizza un messaggio di allert e non consente l’abilitazione del modello
– il soggetto è uscito in corso d’anno ed è stato creato un nuovo codice attività à il programma non abilita il quadro LM, ma il quadro RE – RF o RG in base al regime contabile indicato dal contribuente









