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Funzioni del quadro CP

La compilazione del quadro CP è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Con l’adesione, infatti, il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Il quadro deve essere compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta d una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB.

Il quadro CP è composto da cinque sezioni:

  • Sezione I – Imposta sostitutiva;
  • Sezione II – Reddito d’impresa concordato assoggettato ad imposizione;
  • Sezione III – Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione;
  • Sezione IV – Reddito effettivo;
  • Sezione V – Cessazione e decadenza.

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Sezione I – Imposta sostitutiva

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime dei imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB.

I campi della sezione in oggetto posso essere compilati aprendo l’apposita gestione cliccando all’interno degli appositi campi (CP1 col.1, col. 2, col.3, col. 4, col. 5 e col. 6 oppure CP2 col.1, col. 2, col.3, col. 4, col. 5 e col. 6 nel caso di lavoro autonomo). I dati saranno riportati in automatico per gli utenti utilizzatori del software GB già nell’anno d’imposta 2023 (o 2024 per le adesioni al biennio 2025-2026), mentre per i nuovi utilizzatori del software GB (quindi a partire dall’anno d’imposta 2024 o 2025) i campi potranno essere valorizzati indicando gli importi negli appositi campi variazione presenti nella gestione.

La scelta di usufruire del regime dell’imposta sostitutiva deve essere confermata dall’utente inserendo l’apposito check ‘Barrare la casella qualora il contribuente intenda aderire al regime di imposta sostitutiva previsto dall’art. 20-bis del decreto CPB’, presente all’interno della gestione.
Con il check valorizzato, il software scaricherà nei campi della sezione I gli importi presenti riportando il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in base all’aliquota selezionata. Comunque, in entrambi i casi, verrà riportato il reddito concordato nel campo CP7 col. 1 o CP9 col.1 al netto o a lordo dell’importo presente in CP1 col. 3 o CP2 col.3 a seconda che il contribuente abbia aderito all’imposta sostitutiva o meno.

Qualora l’importo di col. 3 del rigo CP1/CP2 sia superiore a 85.000 è necessario compilare la col. 6 (Comma 1-bis) indicando:

  • il codice 1, nel caso in cui l’adesione al CPB sia stata fatta per il biennio 2025-2026 a decorrere dal 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, applicando cosi le disposizioni previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto CPB. In tal caso, infatti, le aliquote dell’imposta sostitutiva (10%, 12% o 15%) vengono applicate nei limiti dell’imponibile non superiore a 85.000 euro presente in CP1 col. 3; mentre l’eccedenza è assoggettata all’imposta sostitutiva nella misura prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c),TUIR, ossia del 43 per cento;
  • il codice 2, nel caso in cui l’adesione al CPB sia stata fatta per il biennio 2024-2025 oppure per il biennio 2025-2026 ma entro la data del 13 giugno 2025. In tal caso le aliquote dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell’art. 20-bis, si applicano sul totale imponibile di colonna 3.

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Sezione II – Reddito d’impresa concordato assoggettato ad imposizione

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d’impresa rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.

In particolare, nel rigo CP6 devono essere indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis) del decreto CPB.
Gli importi, qualora presenti nel dichiarativo o se registrati in contabilità, verranno riportati automaticamente nella gestione e dovranno essere confermati dall’utente per lo scarico nell’apposito campo del Modello valorizzando il campo check ‘Per compilare CP6_1 confermare gli importi inserendo una “X” qui a fianco’. Lo stesso campo check è previsto nelle gestioni degli altri campi del rigo CP6.

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Sezione III – Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione

La sezione III va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.

In particolare, nel rigo CP8 devono essere indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), b), b-bis) e b-ter) del decreto CPB.
Gli importi, qualora presenti nel dichiarativo o se registrati in contabilità, verranno riportati automaticamente nella gestione e dovranno essere confermati dall’utente per lo scarico nell’apposito campo del Modello valorizzando il campo check ‘Per compilare CP8_1 confermare gli importi inserendo una “X” qui a fianco’. Lo stesso campo check è previsto nelle gestioni degli altri campi del rigo CP8.

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Sezione IV – Reddito effettivo

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato. Infatti, nei righi CP10 col.1, col.2, col.3, col.4, col.5 e col. 6 deve essere indicato rispettivamente il reddito effettivo o la perdita effettiva del quadro RF, del quadro RG, del quadro RE, del quadro RH e il reddito complessivo effettivo.

 

Sezione V – Cessazione o decadenza

In questa sezione devono essere indicate le eventuali cause di cessazione o di decadenza.

A tal fine, si ricorda che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione). Mentre, in caso di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodo di imposta (art. 22 del decreto CPB).

In base alle istruzioni ministeriali, qualora sia stata indicata una causa di cessazione, non deve essere compilata la sezione II o la sezione III. Al fine di agevolare la compilazione del quadro CP, per questa casistica, è stato inserito un controllo che ha la funzione di disabilitare la sezione II o la sezione III in caso sia stata selezionata una delle cause di cessazione.

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Qualora si verifichi, invece, una causa di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d imposta, ma restano dovute le imposte e i contributi tenendo conto del reddito concordato se maggiore del reddito effettivamente conseguito. Quindi, qualora per il periodo d’imposta oggetto di decadenza le imposte determinate tenendo conto del reddito effettivamente conseguito risultino di ammontare superiore rispetto quelle determinate tenendo conto del reddito concordato, non deve essere compilato il presente quadro CP ad eccezione della sezione V. Per indicare una causa di decadenza l’utente deve aprire la gestione presente nel rigo CP11 col. 2/CP 12 col. 2  e verificare se il reddito effettivo risulti essere maggiore rispetto al reddito concordato. Infatti, in questi casi è necessario valorizzare il campo check “Barrare la casella per determinare le imposte sul reddito effettivo”.

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Una volta eseguiti questi passaggi, sarà visualizzato un messaggio contenente l’indicazione che i dati riportati nel quadro CP saranno visibili solo per mera consultazione ma non verranno riportati nè in stampa e nè all’interno del file telematico.

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Mentre, nel caso in cui il reddito concordato sarà di importo maggiore rispetto il reddito effettivo le sezioni del quadro CP dovranno essere interamente compilate. In quest’ultimo caso, infatti, le imposte dovranno essere determinate tenendo conto del reddito concordato. Pertanto, non dovrà essere valorizzato il campo check ‘Barrare la casella per determinare le imposte sul reddito effettivo’ presente all’interno della gestione.

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