GBsoftware - Guida generale

Con l’entrata in vigore del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers. 1.9, obbligatorio dal 01 aprile 2025, sono state introdotte le seguenti modifiche:

  • Nuovo tipo documento ‘TD29- Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)’;
  • Modifica della descrizione ‘TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)’;
  • Aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in linea con la nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
  • Eliminato il limite dei 400 euro per l’emissione di fatture semplificate per i soggetti che operano in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014).

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche la guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate.

È opportuno evidenziare che le novità introdotte consistono nell’obbligo di fornire un grado maggiore di dettaglio nella compilazione della e-fattura, fornendo una serie di informazioni che saranno utili all’Amministrazione finanziaria sia per l’effettuazione di verifiche.

1. “Tipi Documento”

Con il nuovo tracciato, oltre ai tipi documento già utilizzati, sono stati introdotte altre tipologie:

Tipi documenti già esistenti:

TD01 – Fattura
TD02 – Acconto/anticipo su fattura
TD03 – Acconto/anticipo su parcella
TD04 – Nota di credito
TD05 – Nota di debito
TD06 – Parcella
TD07 – Fattura semplificata
TD08 – Nota di credito semplificata
TD09 – Nota di debito semplificata
TD16: integrazione fattura reverse charge interno (art.17 del d.P.R. n. 633/72)
TD17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21: Autofattura per splafonamento
TD22: Estrazione beni da Deposito IVA
TD23: Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26: Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27: Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28: Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)

Nuovo tipo documento:

TD29: Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)

Dal punto di vista del flusso informatico, il TD29 prende il posto del TD20 nella gestione della disciplina dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997, riscritta dal recente decreto sanzioni (D.Lgs 87/2024).

Questo avviene dal 1.4.2025 (e non sempre) giacché il TD20 rimane per la regolarizzazione da comma 9-bis del medesimo articolo 6 (acquisti in reverse charge), nonché da articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993 (omessa/irregolare fattura da fornitore comunitario).

Nuova disciplina

L’articolo 2, D.Lgs 87/2024, ha riscritto, com’è noto, con effetto per le violazioni commesse dall’1.9.2024, la disciplina del citato articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1998, che ora si basa su un’impostazione comunicativa in luogo di quella di autofattura denuncia che tale rimane, tuttavia, per le violazioni fino al 31.8.2024. Come indicato in premessa la nuova comunicazione viaggerà, dal 1.4.2025, attraverso il nuovo flusso TD29 in sostituzione, per la disciplina di detto comma 8, del TD20 che, invece, rimane ma ovviamente con funzione comunicativa e non certo di autofattura;

Quindi per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Compilazione TD29 – Guida Ade 

Descrizione dell’operazione: il C/C che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del C/P, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Compilazione del documento

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P.

Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA di colui che comunica l’omissione o l’irregolarità.

Blocco : il campo 1.1.4 deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” e il campo 1.1.6 non deve essere valorizzato.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

1 nuovo tracciato 1.9

Nuovi controlli obbligatori che determinano lo scarto dei file

1.Codice 00471: il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25,TD28 e TD29 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)

2 nuovo tracciato 1.9 1

2.Codice 00473: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso (i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Il valore TD29 del tipo documento non ammette l’indicazione di un valore diverso da “IT” nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese>. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ‘OO’ nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia.

3 nuovo tracciato 1.9

3.Codice 00475: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, TD28 e TD29 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente)

4 nuovo tracciato 1.9

 

2. Modifica descrizione ‘TD20’

Il tipo documento TD20, già in uso, subisce in vece un aggiornamento della descrizione, per uniformarlo alle nuove disposizioni e migliorare la leggibilità e la gestione dei documenti.

Nuova descrizione: TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

– in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);

– nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).

5 nuovo tracciato 1.9

3. Aggiornamento codici vendita di carburante

Sono stati aggiornati i codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in linea con la nuova codifica prevista dalla tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13 da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La misura punta a garantire una maggiore precisione nella tracciabilità delle transazioni legate ai carburanti e a contrastare eventuali frodi fiscali nel settore.

Codici dal 1 Aprile presenti:

  • “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98)
  • “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);
  • “27101942” (per “Olii da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001% – Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l’80 % in peso”);
  • “27101944” (per “Olii da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001% – Altri”, per indicare gasolio con carbonio di origine non biologica);
  • “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%)

7 nuovo tracciato 1.9

4. Eliminato limite 400 euro per fatture semplificate per il regime forfettario

Il limite massimo di 400 euro per l’emissione di fatture semplificate viene eliminato per i soggetti che operano in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) e per quelli in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285). Questa modifica agevola le operazioni dei contribuenti forfettari e dei piccoli operatori che lavorano con clienti esteri, rendendo più flessibile la gestione amministrativa delle transazioni.

Pertanto, In caso di emissione fattura semplificata in regime fiscale RF19, oppure con blocco DatiFatturaRettificata valorizzato, non è più presente il controllo del limite dei 400 € del totale del documento.

6 nuovo tracciato 1.9